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Documenti per il turista
Consolati esteri a Torino
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Uffici turistici

 Documenti per il turista

Dal 26 ottobre 1997 l´Italia ha aderito al trattato di Schengen, che prevede la soppressione dei controlli alle frontiere interne, e quindi l´attestazione della piena libertà di circolazione nell´insieme dei territori di tutti gli stati firmatari del trattato.
I quindici paesi che attualmente aderiscono al trattato di Schengen sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia.

Carta d'identitā

Quindi per chi proviene dai paesi che aderiscono al trattato e desiderano entrare in Italia non è necessario esibire alcun documento alla frontiera, anche se il consiglio è di portare con sé almeno un documento di identità valido.

Per i turisti provenienti dai paesi che hanno aderito all´Unione Europea (costituita attualmente da venticinque nazioni) ma che non sono compresi nell´area Schengen è necessario esibire all´aeroporto od alla frontiera la carta d´identità valida per l´espatrio.
Tali paesi sono: Cipro, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria.

Per tutti i cittadini appartenenti a paesi che non applicano la convenzione di Schengen, o che non fanno parte dell´Unione Europea è necessario esibire il passaporto che abbia validità in corso.
Per questi cittadini stranieri il periodo massimo di soggiorno per scopi turistici rimane valido per tre mesi, dopodichè i periodi successivi dovranno essere autorizzati dai consolati italiani all´estero.
Per ciò che invece riguarda la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno superiore ai 90 giorni per motivi lavorativi, questa deve essere presentata presso l´ufficio immigrazione della Questura.

Per alcuni paesi stranieri, oltre al passaporto è necessario esibire alla frontiera un visto consolare, rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e dalla sua Rete di Uffici diplomatico-consolari abilitati.

Tra i paesi i cui cittadini non sono soggetti ad obbligo di visto vale la pena di segnalare la Svizzera, la Santa Sede, San Marino, il Principato di Monaco, l´Argentina, l´Australia, il Giappone, gli Stati Uniti, Israele, ecc.

Una lista completa di tutti gli stati si può trovare sul sito del Ministero degli Affari Esteri Italiano, all´indirizzo http://www.esteri.it/ita.

I minori che viaggiano con i genitori e, che non hanno un documento personale di identità, devono essere inclusi nel passaporto di uno dei genitori.


 Documenti di guida per il turista

I turisti titolari di una patente di guida rilasciata da uno stato dell´Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di convertire la loro patente in quella italiana.

Viceversa, i turisti titolari di una patente di guida rilasciata da uno stato non appartenente all´Unione Europea, possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purché non residenti in Italia da più di un anno.
La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla pagina http://www.infrastrutturetrasporti.it/patente-conversione-estera.htm